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ASSEMBLEA CONSULTIVA
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| Articolo 1 - Definizione L'Assemblea Consultiva (in termini abbreviati 'Consulta') è uno dei quattro Organismi dell'Associazione.
Articolo 2 – Composizione L'Assemblea Consultiva si compone di un numero illimitato di persone, ovvero di tutti coloro che, indipen-dentemente dalla propria posizione rispetto all'Associazione, decidano di presenziare, con diritto di parola, alle sedute programmate.
Articolo 3 - Mandato L’Assemblea Consultiva non dispone di autonomia propria, ma costituisce soggetto di supporto, pressione e verifica sull'operato dell'Esecutivo; i componenti di quest’ultimo sono, contemporaneamente, componenti della Consulta.
Articolo 4 - Convocazione L'Assemblea Consultiva non è soggetta a convocazione in quanto i suoi componenti sono svincolati dal momento decisionale / formale, fatti salvi gli impegni individualmente assunti dai Soci in Qualità di Collaboratori ai sensi dell’art. 6 del Regolamento dell’Assemblea Esecutiva.
Articolo 5 - Competenze Competono ai partecipanti all'Assemblea Consultiva impegni generici quali: 1. Presenziare alle riunioni, con diritto di parola. 2. Collaborare con l’Esecutivo nell'elaborazione delle analisi. 3. Esprimere concetti ed idee in senso compiuto. 4. Cercare mediazioni e soluzioni. 5. Esprimere pareri, anche per alzata di mano.
Articolo 6 - Insediamento L' Assemblea Consultiva si sviluppa con le seguenti modalità: • Apertura della seduta da parte di un membro dell'Esecutivo. • Chiamata delle candidature ed elezione del Presidente dell'Assemblea. • Insediamento del Presidente. • Lettura dell'Ordine del Giorno e definizione delle modalità di conduzione. • Introduzione, eventuale relazione, dibattito, votazioni dei punti all'O.d.G. • Chiusura della seduta.
Articolo 7 - Delibere L 'Assemblea Consultiva non prende decisioni per delibera. Ogni parere assume importanza e carattere vincolante per l'Esecutivo solo con la maggioranza dei punti di vista espressi.
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