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ASSEMBLEA SOCIALE
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| Articolo 1 - Definizione L'Assemblea Sociale (in termini abbreviati 'Sociale') è uno dei quattro Organismi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Fo’ di Pe; al pari dell’Assemblea Direttiva è organo deliberativo di tutti i Soci.
Articolo 2 – Composizione L'Assemblea Sociale si compone di tutti i Soci presenti alla seduta convocata, indipendentemente dal nume-ro e dalla sua fluttuazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli as-sociati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i membri, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Articolo 3 - Convocazione L 'Assemblea Sociale viene convocata dall'Assemblea Esecutiva, sentita la Consulta, nel periodo intercor-rente tra l’1 dicembre e il 31 gennaio.
Articolo 4 - Competenze L'Assemblea Sociale, al pari dell'Assemblea Direttiva, detiene tutti i poteri di orientamento generale dell'As-sociazione; in particolare ha la competenza di: • verificare il perseguimento del progetto sul tappeto; • verificare la realizzazione del programma di periodo in atto; • intervenire per modificare lo Statuto, i Regolamenti delle Assemblee e la Carta dei Principi dell’Associazione; • conferire mandati di delega ad altri organismi su competenze proprie. • approvare il bilancio economico consuntivo e preventivo. Articolo 5 - Insediamento L' Assemblea Sociale si sviluppa con le seguenti modalità: • Apertura della seduta da parte di un membro dell'Esecutivo. • Chiamata delle candidature ed elezione del Presidente dell'Assemblea. • Insediamento del Presidente e scelta di un verbalizzante. • Lettura dell'Ordine del Giorno e definizione delle modalità di conduzione. • Introduzione, eventuale relazione dell’Esecutivo, dibattito, votazioni dei punti all'O.d.G. • Chiusura della seduta e/o sospensione per aggiornamenti.
Articolo 6 - Delibere L 'Assemblea Sociale decide per delibera. Le delibere si ritengono approvate con il raggiungimento del 50% dei voti favorevoli dei presenti al momento della votazione; in caso contrario si ritengono comunque respinte. Nell'ipotesi di scelta tra più di due soluzioni si procederà a votazioni preliminari, senza applicazione del prin-cipio di maggioranza, e con piena facoltà di voto. Le soluzioni prevalenti saranno assoggettate al meccani-smo di cui sopra.
Articolo 7 - Votazioni Le votazioni avvengono per alzata di mano, fatta salva l'accettazione di apposita proposta presentata dal Presidente di Assemblea.
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